IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. Limitatamente all'anno finanziario 1991 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.700 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d'innevamento artificiale. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64540. 3. Alla copertura della spesa di cui al primo comma si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti: a) "Auditorium e centro polivalente" (Area territorio - progetto "Aosta" - punto B.3.3.): lire 1.200 milioni; b) "Centro sportivo" (Area territorio - progetto "Aosta" - punto B.3.4.): lire 500 milioni. 4. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, si provvedera' con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta". 5. In deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio in- dicate all'art. 2.