IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1.   Limitatamente   all'anno   finanziario  1991  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di lire  1.700  milioni  per  l'applicazione  della
legge  regionale  7  agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la
realizzazione di impianti d'innevamento artificiale.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge
gravera'  sul  bilancio  della  Regione  per  l'anno 1991 al capitolo
64540.
   3. Alla copertura della spesa di cui al primo  comma  si  provvede
mediante  utilizzo  per  pari  importo degli stanziamenti iscritti al
capitolo 67030, a valere sugli accantonamenti  previsti  all'allegato
n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernenti:
     a) "Auditorium e centro polivalente" (Area territorio - progetto
"Aosta" - punto B.3.3.): lire 1.200 milioni;
     b) "Centro sportivo" (Area territorio - progetto "Aosta" - punto
B.3.4.): lire 500 milioni.
   4.  A  decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di
cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n.  42,  si  provvedera'  con
legge  di  bilancio  ai  sensi  dell'art. 15 della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di  contabilita'
generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
   5.  In  deroga all'art. 44, quinto comma, della legge regionale 27
dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio  in-
dicate all'art. 2.